
rinuncia formalmente a punire un determinato numero di reati. Per tale motivo essa rientra tra le cause di estinzione del reato.
È evidentemente uno strumento di grazia, che trova la sua giustificazione nella presenza di situazioni eccezionali e irripetibili.
Indice:
Cos'è l'amnistiaL'art. 151 c.p.Amnistia propria e amnistia impropriaLa concessione dell'amnistiaIl tempus commissi delictiAmnistia: la proceduraDifferenza tra amnistia e indultoGiurisprudenza su amnistiaIn sostanza l'amnistia può essere definita come un istituto giuridico che viene disposto per legge e che è idoneo a estinguere il reato.
In tale seconda ipotesi, tuttavia e come vedremo meglio più avanti, della condanna si tiene comunque conto ad esempio ai fini della recidiva e della dichiarazione di abitualità e professionalitànel reato.
L'amnistia trova il suo principale riferimento normativo nell'articolo 151 del codice penale.
Tale norma, nel dettaglio, stabilisce che l'amnistia non solo estingue il reato, ma, in caso di intervenuta condanna, ne fa cessare l'esecuzione e le pene accessorie.
La disposizione prosegue poi precisando che nel caso di concorso tra più reati, l'amnistia trova applicazione singolarmente per quelli per i quali è concessa.
Da un punto di vista temporale, la possibilità di estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati che sono stati commessi sino al giorno precedente la data del decreto con il quale la stessa è concessa, a meno che quest'ultimo non stabilisca diversamente. Tuttavia è una previsione che, come si vedrà, risulta essere obsoleta, in quanto non si è adeguata alla "nuova" formulazione dell'articolo 79 della Costituzione, che pone limiti più stringenti.
L'articolo 150 del codice penale si conclude poi decretando la possibilità che l'amnistia sia sottoposta a condizioni o a obblighi e precisando che essa non si applica ai recidivi (in caso di recidiva aggravata o reiterata) né ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza.
Viene comunque fatta salva l'ipotesi in cui sia il decreto di concessione a disporre diversamente.
Se invece la pena è già stata inflitta, si parla di amnistia impropria, alla quale consegue la cessazione della pena stessa.
All'amnistia impropria, più nel dettaglio, consegue anche la cessazione delle pene accessorie ma non, come visto, di tutti gli altri effetti della condanna.
Non scompaiono, infine, neanche gli eventuali effetti civilistici della perdita dei diritti successori e del diritto agli alimenti.
La concessione dell'amnistia avviene secondo il procedimento previsto dall'articolo 79 della Costituzione
In esso, in particolare, si prevede che tale provvedimento di clemenza va concesso con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
Nella legge che concede l'amnistia va inoltre stabilito il termine per la sua applicazione, ricordando però che, per espressa previsione costituzionale (e diversamente da quanto precisato dal codice penale), essa non può applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
Occorre spendere qualche parola in più sul sopra citato canone del cd. tempus commissi delicti, necessario per stabilire se, concretamente, un dato reato rientri o meno nel campo di applicazione dell'amnistia.
In particolare, per quanto riguarda il reato consumato occorre fare riferimento, a seconda delle diverse fattispecie delittuose, al momento in cui si è verificato l'evento, è stata posta in essere la condotta o è stato omesso il compimento dell'azione eventualmente dovuta.
Per quanto riguarda, invece, il reato permanente, per alcuni occorre fare riferimento al momento in cui cessa la permanenza, per altri al momento in cui si dà vita all'azione illecita.
Per il delitto tentato si deve guardare al momento in cui si è realizzato l'atto idoneo inequivocabilmente diretto a commettere il delitto, mentre per il reato sottoposto a condizione di punibilità si deve guardare al momento in cui questa si è verificata.
Più nel dettaglio, l'amnistia propria è applicata dal giudice penale che si sta occupando della questione, sia di merito che di legittimità. Egli, in particolare, intervenuta la concessione deve dichiarare il reato contestato estinto per "intervenuta amnistia" e la non punibilità dell'imputato. Quest'ultimo, tuttavia, se ha interesse a che il processo si concluda perché vuole dimostrare la propria innocenza, può rinunciare all'amnistia.
Venendo, invece, all'amnistia impropria, competente ad applicarla in concreto è il giudice dell'esecuzione.
Egli, più in particolare, vi procede senza formalità con ordinanza comunicata al p.m. e notificata all'interessato. Questi, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, possono proporre opposizione.
Tuttavia mentre, come visto, l'amnistia è una causa di estinzione del reato, l'indulto estingue solo la pena. In tale secondo caso, insomma, la pena non è più eseguibile ma il reato resta. La differenza non è da poco.
La giurisprudenza è stata chiamata più volte a pronunciarsi in materia di amnistia, emanando sentenze anche molto importanti per delineare in concreto l'istituto.
Vediamo alcune delle più significative:
Infine in materia di limititemporali, interessante è la pronuncia numero 6866/1993 della Corte di cassazione, con la quale si è stabilito che l'onere di provare l'epoca del reato ai fini dell'applicazione dell'amnistia non grava sull'imputato ma sull'accusa.
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